Allegato A

Art. 6

Rivendita di merci

In vigore dal 12 set 2020
Rivendita di merci 1. Le merci acquistate o importate a norma dell' non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.
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