Allegato A

Art. 10

Cooperazione con le autorità degli Stati Membri

In vigore dal 12 set 2020
Cooperazione con le autorità degli Stati Membri 1. Fatti salvi i loro privilegi e immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale. 2. La SKAO collabora in ogni momento con le autorità competenti degli Stati Membri per facilitare l'applicazione delle loro leggi e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi e alle immunità di cui al presente Protocollo.
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