Allegato B

Art. 4

Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento

In vigore dal 12 set 2020
Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento 1. Il Consiglio, se necessario, può procedere a revisioni dei piani di finanziamento ai fini dell'emendamento, conformemente alle regole finanziarie. 2. Il Consiglio, all'unanimità, può modificare un piano di finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data di scadenza del relativo piano di finanziamento. 3. Il Consiglio, all'unanimità, può aggiungere nuovi Membri e Membri Associati a un programma di finanziamento, secondo i termini prescritti. 4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento può comportare una modifica dei contributi finanziari che devono essere apportati da qualsiasi Membro o Membro Associato, se non concordato diversamente da tale Membro o Membro Associato.
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