Allegato B
Art. 6
Approvazione dei bilanci
In vigore dal 12 set 2020
Approvazione dei bilanci
1. Per l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio è necessaria una doppia maggioranza.
2. Si definisce doppia maggioranza quando la stessa decisione viene approvata sia a maggioranza di due terzi in base al voto ponderato, che a maggioranza di due terzi in base al numero di delegati presenti e votanti.
3. Il voto ponderato è definito come l'uso dei diritti di voto di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto è determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun Membro, come prescritto nel Programma di finanziamento.
Storico versioni
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