Convenzione
Art. 6
Partecipazione e altre forme di cooperazione
In vigore dal 12 set 2020
Partecipazione e altre forme di cooperazione
1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO.
L'adesione è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
2. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell', paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sarà vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio.
3. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualità di Membri Associati è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
4. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO può stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.
Storico versioni
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