Convenzione

Art. 2

Istituzione e status di SKAO

In vigore dal 12 set 2020
Istituzione e status di SKAO 1. Lo SKAO è istituito come organizzazione internazionale con personalità giuridica. È dotato delle capacità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui: (a) Contrarre; (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e (c) Stare in giudizio. 2. Il Paese Sede sarà il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sarà a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulerà accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimità dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione e status di SKAO (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo