Art. 2 · Istituzione e status di SKAO
Convenzione

Art. 2

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Istituzione e status di SKAO

In vigore dal 12 set 2020
Istituzione e status di SKAO 1. Lo SKAO è istituito come organizzazione internazionale con personalità giuridica. È dotato delle capacità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui: (a) Contrarre; (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e (c) Stare in giudizio. 2. Il Paese Sede sarà il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sarà a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulerà accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimità dal Consiglio.
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