Convenzione
Art. 13
Operazioni e accesso
In vigore dal 12 set 2020
Operazioni e accesso
1. Lo SKAO dovrà condurre le sue attività in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimità.
Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimità per la loro modifica.
2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovrà essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimità per la loro modifica.
3. SKAO opererà in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri Associati è proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimità dal Consiglio.
Storico versioni
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