Art. 11 · Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità
Allegato A

Art. 11

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Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità

In vigore dal 12 set 2020
Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità 1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo è esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono stati concessi. 2. Le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO. 3. Le autorità competenti di cui al presente Articolo, paragrafo 2, sono: (a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti; (b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e (c) il Direttore Generale nel caso di tutto il Personale, i familiari del Personale, gli Esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunità ai sensi del presente Protocollo.
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