Trattato di estradizione

Art. 9

Decisione

In vigore dal 21 dic 2019
Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-9

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Decisione (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo