Trattato di estradizione
Art. 9
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In vigore dal 21 dic 2019
Decisione
1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-9