Trattato di estradizione

Art. 6

Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

In vigore dal 21 dic 2019
Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica. 2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador. 3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-6

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