Trattato di estradizione
Art. 1
Obbligo di Estradare
In vigore dal 21 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",
desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini:
Obbligo di Estradare
Ciascuno Stato Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
Storico versioni
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