Trattato di estradizione

Art. 1

Obbligo di Estradare

In vigore dal 21 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini: Obbligo di Estradare Ciascuno Stato Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-1

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Obbligo di Estradare (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo