Trattato di estradizione
Art. 4
Motivi di Rifiuto Facoltativi
In vigore dal 21 dic 2019
Motivi di Rifiuto Facoltativi
L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;
b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-4