Trattato di estradizione

Art. 8

Informazioni Supplementari

In vigore dal 21 dic 2019
Informazioni Supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in libertà. 3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione è stata privata della libertà personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potrà essere posta in libertà.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-8

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Informazioni Supplementari (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo