Trattato di estradizione
Art. 7
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
In vigore dal 21 dic 2019
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
e) il testo delle disposizioni di legge che determinano la giurisdizione penale e che stabiliscono i termini e le condizioni per procedere penalmente o per dare esecuzione alla condanna.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
a) dalla copia autentica dell'ordinanza impositiva della misura cautelate emessa dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documento a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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