Trattato di estradizione

Art. 10

Principio di Specialità

In vigore dal 21 dic 2019
Principio di Specialità 1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzicee di una condanna, nè sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro sessanta giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tal caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per reato diverso da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo: 1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'; 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che a ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato richiedente potrà compiere gli atti irripetibili, gli atti interruttivi della prescrizione ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata. 3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estadizione ai sensi del presente Trattato.
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