Trattato di estradizione

Art. 14

Consegna della Persona

In vigore dal 21 dic 2019
Consegna della Persona 1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. 3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presonte Articolo. 4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entra il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. 5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall' del presente Trattato. Tuttavia dovrà specificare se la nuova richiesta di estradizione si fonda sul provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero su condanna definitiva ad una pena detentiva eventualmente intervenuta. 6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall' del presente Trattato. 7. Se lo Stato Richiesto non concede l'estradizione, lo Stato Richiedente non può fare allo Stato Richiesto una nuova domanda di estradizione della persona richiesta per lo stesso reato, salvo che la domanda sia fondata su elementi diversi da quelli già valutati dallo Stato Richiesto.
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Consegna della Persona (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo