Trattato di estradizione
Art. 5
Estradizione del Cittadino
In vigore dal 21 dic 2019
Estradizione del Cittadino
1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo , le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente ilseguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-5