Trattato di estradizione

Art. 5

Estradizione del Cittadino

In vigore dal 21 dic 2019
Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo , le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente ilseguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-5

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