ConvenzioneCapo IX

Art. 33

Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali

In vigore dal 17 mag 2019
- Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta al doping e coerenti con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione. 2 La presente Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, comprese le disposizioni: a della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24); b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30); c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990, ETS n. 141); d della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198). 3 Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 4 Qualora due o più Parti abbiano già concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche facoltà di applicare tale trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalità non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della Convenzione. 5 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità delle Parti.
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Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo