ConvenzioneCapo IX

Art. 36

Clausola federale

In vigore dal 17 mag 2019
- Clausola federale 1 Uno Stato federale può riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che esso sia in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII. 2 Quando esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non può applicare i termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso deve dotarsi di estese ed efficaci capacità di applicazione della normativa in relazione a tali misure. 3 Con riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione è competenza di ciascuno Stato membro o altra entità territoriale simile che in base al sistema costituzionale della federazione non siano obbligati ad adottare misure legislative, il governo federale informa le autorità competenti di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.
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Clausola federale (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo