ConvenzioneCapo IX

Art. 37

Riserve

In vigore dal 17 mag 2019
- Riserve 1 Con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che si avvale delle riserve di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve. 2 La Parte che abbia espresso una riserva in conformità al paragrafo 1 può ritirarla del tutto o in parte inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avrà effetto da una data specifica in essa indicata e tale data sia successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data successiva. 3 La Parte che abbia espresso una riserva può ritirarla, del tutto o in parte, non appena le circostanze lo permettano. 4 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa può domandare periodicamente alle Parti che hanno espresso una o più riserve quali siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.
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