Convenzione›Capo V
Art. 19
Giurisdizione
In vigore dal 17 mag 2019
- Giurisdizione
1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso:
a nel suo territorio; oppure
b a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure
c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure
d da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio.
2 Contestualmente alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuno Stato o l'Unione europea può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni specifici le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.
3 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza.
4 Qualora più Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata ai fini del procedimento giudiziario. 5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformità al proprio diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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