Convenzione›Capo V
Art. 21
Misure di protezione
In vigore dal 17 mag 2019
- Misure di protezione
1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente:
a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale.
b i testimoni che depongono in relazione a tali reati;
c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-21