ConvenzioneCapo V

Art. 21

Misure di protezione

In vigore dal 17 mag 2019
- Misure di protezione 1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente: a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale. b i testimoni che depongono in relazione a tali reati; c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-21

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Misure di protezione (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo