Convenzione›Capo VI
Art. 24
Sanzioni amministrative
In vigore dal 17 mag 2019
- Sanzioni amministrative
1 Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente.
2 Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione può spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-24