Convenzione›Capo VIII
Art. 29
Informazioni
In vigore dal 17 mag 2019
- Informazioni
1 Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-29