ConvenzioneCapo VIII

Art. 29

Informazioni

In vigore dal 17 mag 2019
- Informazioni 1 Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-29

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Informazioni (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo