Convenzione›Capo VII
Art. 28
Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali
In vigore dal 17 mag 2019
- Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali
1 Ciascuna Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, coopera con le organizzazioni sportive internazionali nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
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