Convenzione›Capo VIII
Art. 31
Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione
In vigore dal 17 mag 2019
- Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione
1 Il Comitato di follow-up della Convenzione è responsabile del follow-up dell'attuazione della presente Convenzione.
2 Il Comitato di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui all', paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo adeguato.
3 Il Comitato di follow-up della Convenzione può, in particolare: a formulare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale;
b se del caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di documenti esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e degli operatori di scommesse sportive, in particolare sui seguenti aspetti:
-i criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli operatori di scommesse sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di informazioni di cui all', paragrafo 1, della Convenzione;
-altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse, come indicato nella presente Convenzione;
c informare il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attività svolte nel quadro della presente Convenzione;
d esprimere un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri del Consiglio d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare la Convenzione in forza dell', paragrafo 2.
4 Al fine di esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di esperti.
5 Il Comitato di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata, organizza visite alle Parti.
Storico versioni
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