Convenzione›Capo III
Art. 12
Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive
In vigore dal 17 mag 2019
- Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive
1 Fatto salvo l', ciascuna Parte facilita, a livello nazionale e internazionale e in conformità al proprio diritto nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti qualora tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all', segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.
2 Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformità al diritto nazionale, informa senza indugio l'organizzazione o l'autorità che ha condiviso le informazioni sul seguito dato alla comunicazione.
3 Ciascuna Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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