Convenzione›Capo III
Art. 13
Piattaforma nazionale
In vigore dal 17 mag 2019
- Piattaforma nazionale
1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro:
a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti;
b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione;
d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; e collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi.
2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-13