ConvenzioneCapo III

Art. 13

Piattaforma nazionale

In vigore dal 17 mag 2019
- Piattaforma nazionale 1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro: a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti; b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione; d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; e collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.
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Piattaforma nazionale (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo