Convenzione›Capo II
Art. 10
Operatori delle scommesse sportive
In vigore dal 17 mag 2019
- Operatori delle scommesse sportive
1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando:
a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;
b l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate; c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte;
d la possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa;
2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni.
3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse, alle altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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