Convenzione›Capo II
Art. 7
Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni
In vigore dal 17 mag 2019
- Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni
1 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro:
a alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi:
- la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano;
- la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate;
b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati;
c l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attività sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive.
2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire:
a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione;
b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o piattaforme nazionali;
c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarità;
d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni;
e la designazione il più possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri.
3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi.
4 La responsabilità disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilità penale, civile o amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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