Convenzione›Capo II
Art. 8
Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive
In vigore dal 17 mag 2019
- Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive
1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive sostenute finanziariamente dalle Parti.
2 Ciascuna Parte considera la possibilità di aiutare le organizzazioni sportive a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive, anche attraverso adeguati meccanismi di finanziamento.
3 Ciascuna Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le organizzazioni sportive a ritirare il sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che sono state sanzionate per manipolazione, per la durata della sanzione.
4 Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in parte il sostegno finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
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