Convenzione›Capo II
Art. 11
Lotta alle scommesse sportive illegali
In vigore dal 17 mag 2019
- Lotta alle scommesse sportive illegali
1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali:
a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte;
b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori;
c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali;
d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-11