ConvenzioneCapo II

Art. 11

Lotta alle scommesse sportive illegali

In vigore dal 17 mag 2019
- Lotta alle scommesse sportive illegali 1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori; c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.
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Lotta alle scommesse sportive illegali (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo