ConvenzioneCapo III

Art. 14

Protezione dei dati personali

In vigore dal 17 mag 2019
- Protezione dei dati personali 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonché alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate. 3 Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio. 4 Ciascuna Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità e integrità, nonché la disponibilità e l'integrità dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-14

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