Convenzione›Capo IV
Art. 18
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 17 mag 2019
- Responsabilità delle persone giuridiche
1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base:
a del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
c dell'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
2 In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa. 3 Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.
4 Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.
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