Convenzione›Capo V
Art. 20
Misure per ottenere prove elettroniche
In vigore dal 17 mag 2019
- Misure per ottenere prove elettroniche
1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformità alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-20