Convenzione›Capo VI
Art. 25
Sequestro e confisca
In vigore dal 17 mag 2019
- Sequestro e confisca
1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di:
a merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione;
b i proventi di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-25