Convenzione›Capo VI
Art. 23
Sanzioni contro le persone giuridiche
In vigore dal 17 mag 2019
- Sanzioni contro le persone giuridiche
1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell' siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali:
a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria
c liquidazione giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-23