ConvenzioneCapo VI

Art. 23

Sanzioni contro le persone giuridiche

In vigore dal 17 mag 2019
- Sanzioni contro le persone giuridiche 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell' siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali: a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale; b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria c liquidazione giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo