Convenzione›Capo VIII
Art. 30
Comitato di follow-up della Convenzione
In vigore dal 17 mag 2019
- Comitato di follow-up della Convenzione
1 Ai fini della Convenzione è istituito il Comitato di follow-up della Convenzione.
2 Ciascuna Parte può essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da uno o più delegati, compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto.
3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa nominano un rappresentate ciascuno in seno al Comitato di follow-up della Convenzione al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della Convenzione può, se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentati da un osservatore alle riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione senza diritto di voto.
4 Le riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione è organizzata prima possibile, e in ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale.
5 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della Convenzione elabora e adotta per consenso il proprio regolamento interno.
6 Il Comitato di follow-up della Convenzione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretariato del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
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