ConvenzioneCapo IX

Art. 35

Applicazione territoriale

In vigore dal 17 mag 2019
- Applicazione territoriale 1 Ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte può, mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione per il quale sia responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.
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