Convenzione›Capo IX
Art. 38
Modifiche
In vigore dal 17 mag 2019
- Modifiche
1 Le modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da una Parte qualsiasi, dal Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
2 Eventuali proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione almeno due mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in merito alle modifiche proposte.
3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di follow-up della Convenzione e può adottare la modifica con la maggioranza prevista dall', lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa.
4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
5 Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti, dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro accettazione della modifica.
6 Se una modifica è stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrata in vigore in conformità al paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare al tempo stesso la modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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