ConvenzioneCapo IX

Art. 39

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 17 mag 2019
- Risoluzione delle controversie 1 Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, è informato di ogni difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta. 3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può istituire procedure di risoluzione che possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-39

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Risoluzione delle controversie (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo