ConvenzioneCapo IV

Art. 17

Complicità e favoreggiamento

In vigore dal 17 mag 2019
- Complicità e favoreggiamento 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all' della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo