Convenzione›Capo II
Art. 4
Coordinamento interno
In vigore dal 17 mag 2019
- Coordinamento interno
1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorità pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-4