Convenzione›Capo I
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 mag 2019
- Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell', paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente.
2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell', paragrafo 2, nonché le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario;
3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive;
4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri;
5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva;
In particolare:
a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore;
b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali;
c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva; 6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie:
a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive;
b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti;
c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonché gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata;
Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione; 7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni già pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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