Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 10

Personale ed attrezzature

In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti faciliteranno: a) l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale; b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica. Le disposizioni del presente articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-10-3

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Personale ed attrezzature (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo