Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 10
Personale ed attrezzature
In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti faciliteranno:
a) l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;
b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica.
Le disposizioni del presente articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-10-3