Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 7
Contributi dei coproduttori
In vigore dal 14 dic 2017
I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti ad ottanta per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovrà essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti.
Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorità competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci a novanta per cento.
Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non può essere superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorità competenti solo in via eccezionale.
Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorità competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.
Storico versioni
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