Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 11

Nulla osta di proiezione in pubblico

In vigore dal 14 dic 2017
L'approvazione da parte delle Autorità competenti di un progetto di coproduzione cinematografica non implica il permesso o l'autorizzazione di proiettare o distribuire il film così prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-11-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nulla osta di proiezione in pubblico (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo