Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 9

Coproduzioni multilaterali

In vigore dal 14 dic 2017
Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. Il contributo del coproduttore di uno o più Paesi dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel precedente . Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-9-3

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